L’amianto è una sostanza di natura minerale a base di silicio, in grado di formare fibre molto flessibili resistenti al calore e chimicamente inerti. L’amianto è stato utilizzato nel passato per le sue proprietà isolanti, sia nelle coibentazioni, sia in materiali compositi (ad esempio l’eternit per le coperture dei tetti.) Le fibre e la polvere d’amianto se inalate, sono però cancerogene.
La pericolosità dell’amianto è legata solo alla possibilità di inalarne e respirarne le fibre. La polvere di amianto è talmente fine che passa tutte le difese delle vie aeree superiori e raggiunge polmoni ed alveoli. Semplificando il discorso, si può ritenere che le fibre, una volta giunte nei polmoni, non possono più essere allontanate. Le fibre, grazie al movimento dei tessuti polmonari dovuto alla respirazione, si conficcano nei tessuti come tante frecce, minuscole ed appuntite.
Queste micro-ferite, nel tempo, creano tantissime cicatrici nei tessuti. Il tessuto cicatriziale non ha le stesse proprietà del tessuto originario e questo implica una riduzione progressiva delle capacità respiratorie del soggetto. Inoltre, le continue stimolazioni del tessuto possono produrre delle modifiche nelle cellule dando origine a forme tumorali e neoplasie.
Le malattie delle persone esposte all’amianto sono, tipicamente: asbestosi, mesotelioma della pleura e dei bronchi, carcinoma polmonare. Nel 1992, l’Italia è diventata il primo paese europeo ad introdurre il bando completo dell’amianto. Tale materiale viene pertanto oggi rimosso e smaltito con particolari precauzioni. E’ ormai certo che il rischio d’esposizione, non interessa solamente i lavoratori che operano su materiali contenenti amianto, ma anche tutte quelle persone che risiedono o frequentano ambienti in cui è presente amianto sotto forma di manufatti. Particolare attenzione è prevista al problema dell’amianto negli edifici.
L’entrata in vigore delle norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto e alla dismissione dei relativi manufatti (Legge 257/92 e successivi decreti applicativi) ha stabilito gli adempimenti che devono essere messi in atto dai detentori di manufatti contenenti amianto (MCA).
L’art. 12 comma 5 della Legge 257/92, l’art.12 DPR 8 agosto 1994, l’articolo 1 della Legge Regionale 17/2003 e il Piano Regionale Amianto della Lombardia (PRAL – DGR VIII/001526 del 22/12/05) istituiscono l’obbligo del censimento degli edifici nei quali sono presenti materiali o prodotti contenenti amianto libero, in matrice friabile e in matrice compatta.
Le informazioni relative al censimento di cui sopra dovranno essere inviate all’ASL Milano (Dipartimento di Prevenzione Medico – Via Statuto, 5) utilizzando il modulo di notifica di cui all’Allegato 4 del PRAL (Mod. NA/1). Il Decreto Ministeriale del 6 settembre 1994, emanato in applicazione dell’art. 6, comma 3, e dell’art. 12, comma 2, della legge 27 marzo 1992, n. 257, prevede che, dal momento in cui viene rilevata la presenza di MCA in un edificio, è necessario che il proprietario e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge metta in atto un programma di controllo e manutenzione al fine di ridurre al minimo l’esposizione degli occupanti.
Tale programma implica mantenere in buone condizioni i MCA, prevenire il rilascio e la dispersione secondaria di fibre, intervenire correttamente quando si verifichi un rilascio, verificare periodicamente le condizioni dei materiali contenenti amianto.
Relativamente alle coperture in cemento amianto, la valutazione dello stato di conservazione dei MCA può essere effettuata utilizzando l’Indice di Degrado (allegato al D.D.G.S n. 13237 del 18 novembre 2008).
Per tutti i restanti MCA dovranno essere utilizzate metodiche conformi alle previsioni del D.M. 6/9/94. Tali valutazioni, sottoscritte da personale qualificato, dovranno essere inoltrate alla ASL. Qualora sulla base della valutazione dello stato di conservazione dei MCA necessiti un intervento di bonifica (rimozione, sovracopertura, incapsulamento) dovranno essere messi in atto i seguenti adempimenti.
I lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto sia in matrice compatta che friabile devono essere affidati ad imprese specializzate.
Il datore di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell’amianto, sia in matrice compatta che friabile, ai sensi dell’art. 256 D.Lvo n. 81 del 9/4/08, deve predisporre uno specifico Piano di lavoro.
Nel caso di lavori di bonifica di amianto in matrice friabile la comunicazione della data di inizio lavori dovrà comprendere la data di esecuzione della prova collaudo cantiere. Ai fini della certificazione di restituibilità degli ambienti bonificati da amianto friabile, secondo il D.M. 6/9/94 (art.6), i tecnici del Laboratorio di Prevenzione della ASL, a seguito di ispezione visuale da parte dei tecnici delle Unità Operative Territoriali del Servizio Prevenzione Salute Ambiente Lavoro , effettuano campionamenti dell’aria degli ambienti confinati al fine di valutare l’eventuale presenza di fibre di amianto aerodisperse. L’analisi di tali campionamenti viene effettuata in microscopia elettronica da parte di ARPA ed il costo delle analisi è a carico del proprietario dell’ambiente bonificato.
Per gli edifici con aree di elevata estensione, destinati alla demolizione e/o ristrutturazione per la riedificazione, o per situazioni di modesta rilevanza, potranno essere adottati criteri di semplificazione rispetto a quanto previsto dall’art.6 del DM 6/9/94, adeguandoli caso per caso alla particolarità della situazione.
Le procedure operative di rimozione e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi di rimozione amianto, dovranno rispettare quanto indicato nel D.M. 6/9/94, nelle “Linee guida per la gestione del rischio amianto” di cui alla D.G.R. n. 8/6777 del 12 marzo 2008, e nel Titolo IX, capo III del D.Lvo n. 81 del 9/4/08.
La presentazione del Piano di lavoro non prevede il pagamento di alcuna tariffa. Il piano di lavoro può essere redatto secondo la modulistica riportata in Allegato 3 delle “Linee guida per la gestione del rischio amianto” di cui alla D.G.R. n. 8/6777.
Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice, prima di effettuare i lavori di cui al punto 2, ai sensi dell’art. 250 del Dlvo 81/2008 e delle Linee guida per la gestione del rischio amianto, presenta una Notifica alla Unità Operativa Territoriale del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) competente per la sede in cui verranno svolti i lavori.
La notifica può essere redatta secondo la modulistica riportata in Allegato 4 delle “Linee guida per la gestione del rischio amianto” di cui alla D.G.R. n. 8/6777.
Fate un esposto scritto al Comune di COMPETENZA – Settore attuazione politiche ambientali – Ufficio Emergenze Ambientali che provvederà a richiedere al proprietario e/o al Responsabile dell’attività che viene svolta presso la struttura in questione la documentazione attestante gli accertamenti effettuati. Sarà il Comune ad attivare ARPA e/o ASL quando e se lo riterrà necessario.
Segnalate il problema al vostro Amministratore di condominio, che è responsabile della manutenzione di queste strutture, perché programmi le bonifiche quando necessarie. Nel caso di risposte insoddisfacenti fate un esposto scritto al Comune di Milano – Settore attuazione politiche ambientali – Ufficio emergenze ambientali, che provvederà a richiedere al proprietario o all’amministratore dello stabile quanto stabilito dalla normativa vigente. Sarà il Comune ad attivare ARPA e/o ASL quando e se lo riterrà necessario.
Segnalate il problema al vostro datore di lavoro o al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione della vostra azienda (RSPP) perché vengano programmate le necessarie bonifiche e/o operazioni di messa in sicurezza. In caso di risposte insoddisfacenti fate un esposto scritto al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) della ASL DI COMPETENZA (si veda l’elenco delle Unità Operative Territoriali del SPSAL competenti sul sito web: www.asl.milano.it > Dipartimenti e Uffici> Dipartimento di Prevenzione> Prevenzione e sicurezza negli ambienti di Lavoro).
Ricordiamo che, a norma di legge (art. 10 della L. 257/92; D.M. 6/9/94; L.R. 17/2003; Piano Regionale Amianto della Lombardia (PRAL ) – DGR VIII/001526 del 22/12/05); D.D.G.S n. 13237 del 18 novembre 2008) il proprietario o il legale rappresentante dello stabile deve ottemperare agli obblighi di censimento mediante le seguenti azioni:
N.B.: i manufatti contenenti amianto (MCA) in matrice friabile e in matrice compatta, questi ultimi se esposti alle intemperie, se installati da più di 30-40 ANNI difficilmente si trovano in buono stato di conservazione. E’ pertanto consigliabile programmarne la rimozione.
La Regione Lombardia, attraverso il Piano Regionale Amianto (PRAL) approvato con delibera 8/1526 del 22 dicembre 2005, individua come uno degli obiettivi strategici il censimento e la mappatura dei siti con amianto presenti nella Regione al fine di definire l’entità del rischio da amianto friabile e compatto e sviluppare programmi di maggiore tutelasanitaria. Lo stesso documento fissa il termine del 16/01/2016 per effettuare la rimozione ed il conferimento in discarica di tutto l’amianto presente sul territorio regionale lombardo.
Chi detiene una struttura con presenza di amianto è tenuto alla compilazione della scheda di “notifica presenza amianto in strutture o luoghi” da presentare alla ASL dell’Ambito territoriale dove è presente l’immobile in cui è stata rilevata la presenza dell’amianto, mentre la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l’ispezione del manufatto.
Gli Enti pubblici hanno inoltre il potere di disporre, quando ritenuto opportuno, la rimozione dei materiali contenenti amianto, con oneri a carico dei proprietari. Le sanzioni per l’inosservanza degli obblighi e dei divieti introdotti dalla legge sono previsti all’art. 15 della legge . In particolare è stabilito che alla terza irrogazione delle sanzioni previste, il Ministero dell’industria disponga la cessazione dell’attività delle imprese.
DECRETO DIREZIONE GENERALE SANITÀ N. 13237 DEL 18/11/2008. Identificativo Atto n. 1182
Oggetto: APPROVAZIONE DEL “PROTOCOLLO PER LA VALUTAZIONE DELLO STATO DI CONSERVAZIONE DELLE COPERTURE IN CEMENTO AMIANTO” E CONTESTUALE ABROGAZIONE DELL’ALGORITMO PER LA VALUTAZIONE DELLE COPERTURE ESTERNE IN CEMENTO AMIANTO DI CUI ALLA D.G.R. N.VII/1439 DEL 4.10.2000.
Il presente protocollo ha lo scopo di fornire uno strumento operativo per la valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto ed è utile al fine di indirizzare le conseguenti azioni di monitoraggio e/o di bonifica che sono a carico del proprietario dell’immobile e/o del responsabile dell’attività che vi svolge.
La valutazione dello stato di conservazione delle coperture in cemento-amianto è effettuata tramite l’applicazione dell’Indice di Degrado (I.D.) ed è condotta attraverso l’ ispezione del manufatto. Se il manufatto presenta una superficie danneggiata – ovvero quando sono presenti danni evidenti ed indiscutibili come ad esempio crepe, fessure evidenti e rotture – in misura superiore al 10% della sua estensione, si procede alla bonifica come indicato dal D.M. 6 Settembre 1994, privilegiando l’ intervento di rimozione.
Se il danno è meno evidente e la superficie della copertura in cemento-amianto appare integra all’ispezione visiva, è necessario quantificare lo stato di conservazione attraverso l’applicazione dell’Indice di Degrado. Il risultato dell’applicazione dell’I.D. è un valore numerico a cui corrispondono azioni conseguenti che il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, dovrà attuare.
Qualora il risultato dell’Indice di Degrado produca un valore che non prevede la rimozione della copertura entro i dodici mesi, il proprietario dell’immobile e/o il responsabile dell’attività che vi si svolge, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994 dovrà comunque:
Censimento (da eseguirsi obbligatoriamente entro il 31 Gennaio 2013): si tratta semplicemente di informare gli enti territoriali in merito alla presenza di materiali contenenti amianto. L’obbligo è in capo al proprietario e non consiste in una autodenuncia, ma è un atto consapevole per permettere agli enti territoriali di poter censire e monitorare un pericoloso cancerogeno sul territorio e conseguentemente tutelare la salute pubblica. La mancata comunicazione espone il proprietario, ai sensi della LR 14-2012, art. 5 ad una sanzione amministrativa.
Quindi: il nuovo articolo 8 bis della modificata L.R. 17/2003 prevede che la mancata effettuazione del “Censimento”, ovvero la mancata segnalazione all’ASL competente per territorio della presenza di materiali contenenti amianto nel proprio edificio, comporta l’applicazione, da parte dell’amministrazione comunale, di una sanzione amministrativa da 100 a 1.500 euro (la graduazione dell’importo sarà definito da un prossimo regolamento regionale, in base alla quantità, pericolosità e stato di conservazione dei materiali non censiti).
Gestione: la gestione prevede il conferimento ad una persona esperta (di norma un tecnico con la corretta formazione) dell’incarico di gestire il manufatto in modo tale che non sia pregiudizievole nei confronti della salute privata e pubblica e nei confronti dell’ambiente. Il Responsabile della Gestione dovrà verificare periodicamente lo “stato di salute” del manufatto e prescrivere la tempistica di intervento e la metodologia più adeguata in funzione delle necessità del proprietario del manufatto e altre considerazioni tecniche e normative.
In riferimento al Decreto Ministeriale del 06/09/1994 all’art.4, per tutti i fabbricati nei quali sono presenti manufatti contenti amianto, bisogna obbligatoriamente nominare un Responsabile del Rischio Amianto. Per la mancata nomina è prevista una sanzione di €6.025.
La sovracopertura consiste in un intervento di confinamento che si o t tiene installando una nuova copertura al di sopra di quella in amianto-cemento che viene lasciata in sede quando la struttura portante sia idonea a sopportare un carico permanente aggiuntivo. Per ricorrere a tale tipo di bonifica, il costruttore o il committente devono fornire il calcolo delle portate dei sovraccarichi accidentali previsti dalla nuova struttura.
L’incapsulamento prevede l’utilizzo di prodotti ricoprenti la copertura in cemento-amianto; preliminarmente all’applicazione di tali prodotti si rende necessario un trattamento della superficie del materiale , al fine di pulirla e garantire l’adesione del prodotto incapsulante. Il trattamento finale dovrà essere certificato dall’impresa esecutrice. Tale intervento non esime il committente dall’obbligo di verificarne lo stato di conservazione.
L’operazione di bonifica amianto è molto onerosa e necessita di particolari competenze, per questo ci avvaliamo di personale interno altamente specializzato abilitato a questo tipo di interventi da corsi di formazione organizzati dalla regione Lombardia, inoltre vige l’obbligo per coloro che operano nello smaltimento e nella rimozione dell’amianto di iscriversi ad una speciale sezione dell’albo delle imprese esercenti servizi di smaltimento dei rifiuti. Imperial Coperture È iscritta all’albo delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti di categoria 10 A.